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Juniores Regionale Girone B : C.U. n° 24 del 16.10.14
16.10 13:21 di Redazione SB      Articolo letto 2172 volte
Il Molinello perde ben due gare a tavolino, una la Bregnanese; terremoto in classifica. Maggi ammonizione con diffida III infr.

 

 

 

 

 

REGIONALE JUNIORES B

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL 4/10/2014

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

MENAGGIO - MOLINELLO A.S.D.

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 23 del 9.10.2014 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Menaggio.

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società Molinello ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età “… in quanto in distinta sono elencati quattro calciatori nati nell’anno 95 e non tre come previsto dal regolamento…”; pertanto chiede a carico della società citata l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Molinello, ha dato inizio alla gara con i calciatori “giovani” n° 2 Betti Andrea nato il 4-9-95; n° 3 Benini Daniele nato il 10-10-95; n° 11 Bertolino Mattia nato il 4-7-95.

Al 36° del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 4 Donzelli Alessandro nato il 12-2-96 col n° 18 Caputo Domenico   nato il 30 -9-1995 (da quel momento ha effettivamente utilizzato sul terreno di giuoco, nel corso della gara, il quarto calciatore fuoriquota (anziché i soli tre previsti).

Quindi dal 36° del 2° tempo la società Molinello ha violato la vigente normativa.

Infatti con  proprio   C.U. n. 3 del 4.07.2014 al punto 3.2.5    A/9  lett. b)  pag, 72  il Comitato Regionale Lombardia ha determinato,  per la stagione sportiva 2013-14, quanto segue:

“… b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Juniores Regionale “B” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1996 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito utilizzare, sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1995.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.".

La società Molinello non ha inviato deduzioni.

A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

 a) di comminare alla Società Molinello la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.

b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo se versata.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

MOLINELLO A.S.D.
Vedi delibera

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/10/2014

AGNELLA SILVIO

(ALBATE CALCIO)

 

 

 

 

 

GARE DEL 7/10/2014

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE

FAZIO ANTONIO

(SERENZA CARROCCIO)

 

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

TRAVELLA AUGUSTO

(PORLEZZESE)

 

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III infr)

MAGGI MARCO

(OSL CALCIO GARBAGNATE)

 

 

 

 

 

 

GARE DEL 8/10/2014

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

BREGNANESE - MOLINELLO A.S.D.

Dagli atti ufficiali, sentito telefonicamente l'arbitro e con supplemento di rapporto, si rileva che al 30º del 2º tempo il direttore di gara a seguito di fatti di natura violenta da lui sanzionati e della rissa che si era consumata sul terreno di giuoco ha sospeso in via definitiva la gara.

Infatti, dopo aver espulso al 11º del 2º tempo per doppia ammonizione il calciatore Benini Daniele della società Molinello, al 25º del 2º tempo espelleva il calciatore nº 5 Iuliano Matteo della società Bregnanese per averlo insultato. Al 29º del 2º tempo espelleva il calciatore nº 9 Malacarne Stefano della società Bregnanese poiché colpiva un avversario sul viso con un pugno. Sempre al 29º del 2º tempo espelleva il calciatore nº 6 Bellusci Cristian poichè colpiva con calci e pugni un avversario in tal modo provocando una rissa tra i presenti.

La confusione creatasi non sconsentiva all'arbitro di rilevare le responsabilità individuali tuttavia riferisce il direttore di gara che avrebbe dovuto espellere i calciatori colpevoli di violenza ed in tal modo entrambe le società sarebbero rimaste senza il numero minimo di calciatori per poter proseguire validamente la gara: perciò ha ritenuto di doverla sospendere in via definitiva.

PQM

DELIBERA

1) Di comminare alle società Bregnanese e Molinello l'ammenda di € 100,00 per responsabilità oggettiva dovuta al comportamento attuato dai propri calciatori;

 2) Di comminare alle società Bregnanese e Molinello, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

3) Di dare atto che gli ulteriori provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono riportati nelle apposite sezioni del presente comunicato.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

BREGNANESE
Vedi delibera


MOLINELLO A.S.D.
Vedi delibera

AMMENDA

Euro 100,00 BREGNANESE
vedi delibera


Euro 100,00 MOLINELLO A.S.D.
Vedi delibera

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

BELLUSCI CRISTIAN

(BREGNANESE)

 

 

 

 

 

 

Perchè colpiva con calci e pugni un avversario provocando una rissa tra i presenti.

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

MALACARNE STEFANO

(BREGNANESE)

 

 

 

 

 

 

per atto di violenza nei confronti di un avversario (art. 19 comma 4 lett. B del CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

IULIANO MATTEO

(BREGNANESE)

 

BENINI DANIELE

(MOLINELLO A.S.D.)

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

DELLA TORRE GIANLUCA

(MOLINELLO A.S.D.)

 

 

 

 

 

 

GARE DEL 11/10/2014

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PJETRI LEON

(ITALA)

 

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III infr)

CAMPANA SAMUELE

(FALOPPIESE A.S.D.)

 

BAITIERI ALESSANDRO

(F.M. PORTICHETTO)

 

 

 

 

 

 

 

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